Parte con questo numero una nuova rubrica dedicata ai problemi giuridici di più stretta attualità. Per i prossimi appuntamenti, chi volesse proporre quesiti in materia può scrivere a info@anxa.it, rubrica "forum".
A proposito di giochi e scommesseEssendo stato invitato a collaborare con la rivista 'Anxanews' su questioni di carattere giuridico in quella che dovrebbe divenire una rubrica fissa del giornale, in questo primo appuntamento, sollecitato da molte richieste in merito, parlerò delle problematiche connesse alla normativa in tema di gioco e scommesse e del rapporto con l'evoluzione sociale del fenomeno.
Negli ultimi tempi (in particolar modo nel corso del 2005 e della prima metà del 2006), attraverso l'ausilio dei militari della Guardia di Finanza, lo Stato si è ingloriosamente impegnato nel tentativo di colpire alcuni titolari di ricevitorie Aams (Amministrazione autonoma Monopoli di Stato), colpevoli di aver snobbato il servizio di toto-scommesse offerto da Sisal (Match Point) per aderire ad altre iniziative.
L'esercente di turno, dunque, pagava lo scotto di aver offerto al pubblico un servizio di toto-scommesse "non direttamente" governativo, bensì gestito attraverso la collaborazione con Concessionari autorizzati dallo Stato.
Le modalità di offerta "al dettaglio" del servizio, difatti, configurano "intermediazione" nella diffusione di scommesse che in Italia risulta vietata dalla legge ed inspiegabilmente equiparata alla illecita organizzazione di scommesse clandestine (con sanzioni reclusive di uguale severità).
Forse fino a dieci anni fa la cultura sociale avrebbe (sino ad un certo punto) cercato di giustificare un fenomeno repressivo di questo tipo; oggi, al contrario, tutto ciò assume connotati inquietanti e incomprensibili, se letti alla luce della sempre maggiore espansione del "fenomeno scommesse" e delle evidenti prerogative dell'odierno Stato - allibratore.
Il reato previsto dalla legge n. 401 del 13 dicembre 1989, all'art. 4, punisce l'esercizio del giuoco e delle scommesse clandestine partendo da un punto di vista che era quello degli anni ottanta. Tali disposizioni sono state addirittura rinvigorite allorquando, la legge n. 388 del 2000, ha aggiunto all'articolo in questione i commi 4 bis e 4 ter, al fine di reprimere le scommesse effettuate via internet sui sempre più numerosi portali esteri.
Proprio quest'ultimo intervento ha aperto la strada ad una querelle giurisprudenziale che ha visto i Giudici di merito ed i Tribunali Costituzionali scontrarsi con le Corti dell'ultimo grado.
Sulla questione, difatti, intervennero inizialmente la Corte Costituzionale e (soprattutto) la Corte di Giustizia Europea la quale, con la sentenza n. 243 del 2003 (c.d. Gabelli), ritenne l'art. 4 della legge n. 403 incompatibile con gli articoli 43 e 46 del Trattato CE (diritti di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nell'ambito dei Paesi dell'UE).
A tale storica sentenza replicarono la Cassazione ed il Consiglio di Stato.
La Suprema Corte, in particolare, ha sostenuto l'applicabilità delle norme in questione in quanto preordinate alla superiore tutela dell'ordine pubblico.
Queste autorevoli ma obsolete prese di posizione, non hanno, però, minimamente scalfito gli intendimenti dei Giudici di merito, i quali hanno puntualmente ripreso a non applicare gli articoli di legge in questione (su tutte, si può prendere ad esempio la recente e dettagliata sentenza del Tribunale di Ragusa n. 46 del 25.01.2006).
Perché, dunque, si assisterebbe a questa "velata ribellione" se non si ritenessero oramai ragionevolmente venute meno le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza ?
Se questo è il punto di vista giurisprudenziale, una breve analisi del panorama legislativo attuale produce delle riflessioni ancor più sconcertanti.
Le disposizioni in esame, ed in particolare quelle relative alla intermediazione, evidenziano la loro reale natura di prepotenti inibizioni nei confronti della libertà di mercato, mascherate (per giunta) da inesistenti necessità di tutela
ultra-individuale.
Ma per lo Stato italiano, il gioco e le scommesse sono effettivamente contrari all'ordine ed alla sicurezza pubblici ? Oggigiorno, il settore delle scommesse potrebbe ancora costituire un business per la criminalità organizzata ?
A dire il vero i programmi governativi sembrano assolutamente in contrasto con questi timori. Si pensi che nel 2005 il monte - introiti proveniente da giochi, scommesse, lotterie, ecc. ha raggiunto l'incredibile cifra di circa 28 milioni di euro (paragonabile a quella di una manovra finanziaria).
L'attuale Governo (con il c.d. decreto Visco - Bersani), ha ulteriormente ampliato il già vasto mercato delle scommesse, disponendo l'assegnazione di 6300 nuove concessioni per le scommesse sportive e di 1000 licenze per quelle ippiche (che si affiancheranno alle circa 1400 già operative nonché ai circa 3700 Concessionari per le scommesse sportive).
A queste concessioni e licenze si aggiungono ben 13 mila e 900 "corner" (posizionati in locali come tabaccherie e bar) tramite i quali sarà possibile fare puntate di ogni tipo su qualsiasi tipologia di sport.
Ciò che più colpisce è che i negozi per le scommesse raggiungeranno un numero sostanzialmente superiore a quello degli sportelli postali (circa 14 mila) e delle edicole (15 mila). D'ora in avanti sarà più facile scommettere che comprare un giornale.
Si parla, a questo proposito, di c.d. "britannizzazione" del settore delle scommesse sportive (in Gran Bretagna, com'è noto, tale ambito è liberalizzato da moltissimi anni).
A questo punto, dunque, non interessa giudicare la positività o la negatività di tali prospettive e delle conseguenze che potrà portare una simile diffusione del gioco.
Interessa rilevare come, venuti meno i motivi di carattere super-individuale che giustificavano questo tipo di tutela penale, la permanenza nell'ordinamento di fattispecie delittuose come quelle dell'art. 4 commi 4 bis e 4 ter della legge n. 401, appaia come una assoluta ingiustizia sociale, nonché come un inutile "braccio di ferro" nei confronti della magistratura la quale, anziché essere impiegata per indagare e giudicare sui veri crimini, viene oberata e tediata da queste banalità.
Giuseppe VINCI